DICHIARAZIONE REDDITI ONERI DEDUCIBILI

DICHIARAZIONE REDDITI ONERI DEDUCIBILI

In riferimento alla dichiarazione redditi – oneri deducibili, con la circolare 27.4.2018 n. 7, l’Agenzia delle Entrate  ha esaminato in maniera organica le disposizioni che regolano gli oneri deducibili e detraibili dall’IRPEF, nonché i crediti d’imposta, relativi al periodo d’imposta 2017, da applicare nella predisposizione dei modelli 730/2018 e REDDITI PF 2018 (viene, dunque, aggiornata la corrispondente circ. 4.4.2017 n. 7, relativa al periodo d’imposta 2016).

Principali novità relative alla dichiarazione redditi oneri deducibili periodo d’imposta 2017

Le principali novità di quest’anno riguardano, tra le altre:
– la detraibilità al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali;
– l’aumento a 717,00 euro del limite delle spese d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, che possono essere detratte al 19%;
– l’ampliamento della detraibilità al 19% delle spese sostenute dagli studenti universitari “fuori sede” per i canoni di locazione; il requisito della distanza, infatti, si intende rispettato anche se l’Università è situata all’interno della stessa Provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;
– percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico (c.d. sisma-bonus);
– percentuali di detrazione più ampie per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali (c.d. eco-bonus).

DICHIARAZIONE REDDITI ONERI DEDUCIBILI

Acquisto di alimenti a fini medici speciali 
Dal periodo d’imposta 2017, è possibile detrarre il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della Sanità 8.6.2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti.
In base alle regole generali, anche la spesa per tali alimenti deve essere certificata da fattura o scontrino fiscale “parlante” in cui sono specificati:
– la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati;
– il codice fiscale del destinatario di tali prodotti.
Tuttavia, poiché la norma è stata introdotta nel corso del 2017 ed è applicabile alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio del medesimo anno, viene chiarito che se la fattura o gli scontrini non riportano gli elementi sopra descritti, il contribuente può:
– integrare tali documenti indicando il proprio codice fiscale;
– richiedere al rivenditore una attestazione dalla quale risulti che il prodotto venduto è riconducibile tra gli alimenti a fini medici speciali detraibili.

DICHIARAZIONE REDDITI ONERI DEDUCIBILI

Spese per prestazioni mediche specialistiche
Per quanto riguarda la detrazione delle spese mediche specialistiche, è stato chiarito che, qualora le spese inerenti la prestazione medica siano certificate da più documenti (emessi anche da soggetti diversi da quelli che rendono la prestazione), tali spese sono ammesse alla detrazione a condizione che dai documenti di spesa si evinca il collegamento delle spese stesse con la prestazione medica (è il caso, ad esempio, della fattura emessa dal medico per visita specialistica e di quella emessa dalla struttura sanitaria per “diritti ambulatoriali”).
Tale collegamento può essere attestato dalla struttura sanitaria mediante l’integrazione dei documenti di spesa o mediante documentazione aggiuntiva.

DICHIARAZIONE REDDITI ONERI DEDUCIBILI

Spese per gli interventi antisismici 
Cambiano le regole per la fruizione della detrazione delle spese sostenute per gli interventi antisismici, le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo l’1.1.2017, relativi a:
– edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.3.2003 n. 3274;
– costruzioni adibite ad abitazione, anche diversa da quella principale, e ad attività produttive.
La detrazione spetta nella misura del 50%, nel limite di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
Se dagli interventi antisismici deriva la diminuzione di una o due classi di rischio, la detrazione spetta nella maggiore misura rispettivamente del 70% o dell’80% delle spese sostenute.

Acquisto di case antisismiche
È prevista una detrazione del 75% o 85% per l’acquisto di unità immobiliari:
– nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.4.2006 n. 3519;
– oggetto di interventi relativi all’adozione di misure antisismiche realizzati da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, le quali provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.
La detrazione del 75% (in caso di riduzione di una classe di rischio) o dell’85% (in caso di riduzione di due classi di rischio) si calcola sul prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di 96.000,00 euro.